Il green pass è passato da utopia fantascientifica, rumor televisivo, ipotesi politica a realtà concreta nell’arco di un anno. Nell’estate del 2020, coloro che affermavano che, “in futuro”, vi sarebbe stato l’obbligo vaccinale e il passaporto vaccinale per viaggiare in EU, venivano puntualmente derisi dal sistema sinistroide. Oggi, si può affermare che quanto veniva annunciato, e dunque deriso, è divenuto il vero. E non che tutto ciò che si manifesta come profetismo sia vero: si sta semplicemente affermando che, questa volta, avevano ragione. Questa volta ci hanno preso.
Tra le mille ipotesi che non si avverano, risultando puntualmente false, tra cui la fine del mondo che doveva avvenire nel 2000 e la terza guerra mondiale che doveva iniziare nel 2015, una singola informazione è realmente riuscita a varcare il mondo iperuranico delle idee e a raggiungere il mondo della realtà sensibile e materiale. Che sia stato il demiurgo di Platone a fungere da mediatore, lavorando per imitazione? Tralasciando gustose citazioni al mondo greco-romano, oggi dobbiamo dire che il green pass è anti-costituzionale.
Cos’è il green pass

Il green pass
06/08/2021
È una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità
La Certificazione verde COVID-19 permette di accedere a eventi, strutture e altri luoghi pubblici in Italia e facilita gli spostamenti in Europa.

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La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.
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Dal 6 agosto servirà, inoltre, per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò, concorsi pubblici.


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Dal 1 settembre, docenti e personale della scuola potranno lavorare soltanto se dimostreranno di essere immunizzati, guariti dal Covid-19 o negativi al tampone.
Insegnanti e personale Ata dovranno avere il green pass altrimenti dopo cinque giorni di assenza ingiustificata si vedranno sospendere lo stipendio. Anche per i docenti e il personale delle università sarà obbligatorio il lasciapassare dall’1 settembre e la novità è che il green pass sarà richiesto anche agli studenti universitari. Come verificare il possesso della carta verde? Saranno fatti controlli a campione.
Le sanzioni sono severe: «Il mancato rispetto delle disposizioni è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento».
I controlli sono stati affidati ai dirigenti scolastici.
Premessa
- Il green pass è soggettivamente in contrasto con la costituzione e obiettivamente in contrasto con la libertà individuale.
- Sono contro l’obbligo del vaccino e l’obbligo del green pass.
- Sono per la libertà di scelta individuale.
- Chiunque voglia vaccinarsi lo faccia, senza che debba imporre il vaccino a chiunque non voglia farselo.
- Chiunque non voglia vaccinarsi non si vaccini, senza che debba imporre di non vaccinarsi a chiunque voglia vaccinarsi.
Sei dubia di legittimità costituzionale del green pass
MOTIVO 1 – AD PRIMUM sic proceditur.
- Art. 3 della Costituzione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
- Con il green pass: viene diversificato il punto “senza distinzione […] di condizioni personali e sociali”. Il green pass implica distinzione di condizione personale e sociale, producendo l’effetto divario di carattere sociale e lavorativo.
MOTIVO 2 – AD SECUNDUM sic proceditur.
- Art. 32 della Costituzione. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
- Con il green pass: pur non essendo obbligatorio, il mancato possedimento del certificato impone l’esclusione ad una pletora specifica di attività, professioni, esercizi, locali, ambienti, servizi, risorse e strutture. Ciò non implica che il green pass sia obbligatorio: tuttavia, il certificato viene posto quale obbligo indiretto. Le modalità di fatto applicate al green pass sono indirette, celate: siamo dinanzi il paradosso dell’obbligo indiretto. Della serie: “Sei libero di non farlo, ma se non lo fai, non potrai…”. Non è obbligatorio, ma è obbligatorio.
MOTIVO 3 – AD TERTIUM sic proceditur.
- Art. 120 della Costituzione. La Regione non può istituire dazi d’importazione o esportazione o transito fra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
- Con il green pass: con l’applicazione del green pass si hanno limitazioni all’esercizio del diritto al lavoro nonché alla libera circolazione delle persone tra le regioni.
MOTIVO 4 – AD QUARTUM sic proceditur.
- Articoli 2, 4, 5, 10/1, 21 della Convenzione di Oviedo.
- Art. 2 L’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza.
- Art. 4 Ogni intervento nel campo della salute, compresa la ricerca, deve essere effettuato nel rispetto delle norme e degli obblighi professionali, così come nel rispetto delle regole di condotta applicabili nella fattispecie 2.
- Art. 5 Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.
- Art. 10/1 Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata allorché si tratta di informazioni relative alla propria salute.
- Art. 21 Il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto.
- Art. 23 Le Parti assicurano una tutela giurisdizionale appropriata al fine di impedire o far cessare a breve scadenza una violazione illecita ai diritti e ai principi riconosciuti nella presente Convenzione.
- Con il green pass: il green pass implica dubia di violazione negli articoli sopracitati, in particolar modo dinanzi l’art. 5. Dato il meccanismo specifico “se non lo fai, non puoi…”, il cittadino di per sé non ha consenso realmente libero. È una libertà violata e falsificata.
MOTIVO 5 – AD QUINTUM sic proceditur.
- Articolo 187 del Regolamento T.U.L.P.S. (R.D. 6.5.1940. n° 635) [qui]. Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.
- Con il green pass: con il green pass accade l’opposto. La sentenza “legittimo motivo” non include con certezza assoluta il green pass ed eventuali. Che il green pass sia “legittimo motivo” è da vedere.
MOTIVO 6 – AD SEXTUM sic proceditur.
- Articolo 610 del Codice Penale (Violenza privata). Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339.
- Con il green pass: si viene indotti a fare (il vaccino), tollerare (l’integrazione di un prodotto nel proprio corpo) ed omettere qualche cosa (libertà di scelta individuare) pena l’esclusione dalla professione lavorativa e dalla maggioranza degli ambienti della società. “Pena l’esclusione” è nei limiti della minaccia e della costrizione. Di fatto non è una costrizione formale: è invero una costrizione indiretta. L’esclusione dai molti ambiti esistenti nella società pubblica e dalla professione scolastica in caso di mancato ottenimento del green pass può essere vista quale variante della minaccia e dell’imposizione. L’individuo può sentirsi violato e minacciato. È una forma di violenza psicologica: o lo fai o sei fuori. Pur di non venire licenziato, devi farlo: ne divieni costretto. Siamo dinanzi modalità di induzione a e costrizione rivendute quali varianti giuridiche legittime.
Alla luce di quanto detto, vi invito a firmare le petizioni che sono sorte di recente. Ve ne sono innumerevoli: queste sono le tre più influenti. Ne trovate altre qui (29.000 firme) e qui (4.000 firme).

118.000 firme raccolte

40.000 firme raccolte

125.000 firme raccolte
Indipendentemente dai singoli motivi, il green pass limita la libertà individuale di cui ogni essere umano dispone senza consenso del potere politico. Il green pass pone un limite senza precedenti nella storia alla libertà individuale, permettendo al governo di stabilire limiti, modalità e luoghi della facoltà arbitrale dei singoli; libertà che ci viene donata all’atto della nascita. Come tale, qualsiasi cittadino che tenga alla libertà propria è chiamato a non rimanere in silenzio.
Avevano detto di avere la soluzione per questa pandemia. Vaccini, green pass, super green pass, restrizioni, lockdown,,….. a cosa sono serviti? A nulla!!! due anni di bugie e siamo al punto di partenza. un fallimento totale!!!
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Per l’appunto. Nulla di tutto ciò ha mai avuto un fondamento scientifico. Era un piano studiato fin dal principio per altri scopi e altri fini.
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